Fatti
Il caso fornisce l'occasione per chiarire la giurisprudenza sulla distinzione tra una decisione parziale ai sensi dell'art. 91 lett. a LTF e una decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 LTF in caso di cumulo di domande subordinate. Il Tribunale federale precisa la sua giurisprudenza nel senso che il rigetto autonomo di una domanda principale non costituisce una decisione parziale, bensì una decisione incidentale.
Affinché si possa ammettere una decisione parziale, non è sufficiente che sulle domande già giudicate si possa decidere indipendentemente da quelle ancora non giudicate, ma è necessario anche che sulle domande ancora non giudicate si possa decidere indipendentemente da quelle già giudicate. Queste condizioni non sono soddisfatte nel caso del rigetto autonomo di una domanda principale.
Di regola, le domande principali e subordinate sono così strettamente collegate che una valutazione indipendente non è possibile. Pertanto, il rigetto autonomo della domanda principale è in linea di principio impugnabile solo come decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 LTF.
Legge
Il Tribunale federale precisa la sua giurisprudenza sulla distinzione tra decisione parziale e decisione incidentale in caso di cumulo di domande subordinate. Esso afferma che il rigetto autonomo di una domanda principale non costituisce una decisione parziale, bensì una decisione incidentale.
Affinché si possa ammettere una decisione parziale, è necessario non solo che sulle domande già giudicate si possa decidere indipendentemente da quelle ancora non giudicate, ma anche che sulle domande ancora non giudicate si possa…