Fatti

[J.] e [B.] erano sposati dal 1954 al 1977. Dopo il divorzio, a [J.] fu imposto di pagare una rendita mensile a B. Nel 1986, [J.] presentò una denuncia per modificare la sentenza di divorzio, in quanto [B.] viveva in una relazione simile al matrimonio con un altro uomo dal 1979. Il tribunale distrettuale e la corte d'appello del Cantone di Berna respinsero la denuncia. [J.] presentò quindi ricorso al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha stabilito che la perdita della rendita di divorzio in caso di concubinato si verifica quando questo forma una comunità paragonabile al matrimonio. In particolare, la durata del concubinato è un criterio essenziale, in quanto consente di trarre conclusioni sulla stabilità e il sostegno reciproco dei partner.

In caso di un concubinato che al momento della presentazione della denuncia è già durato cinque anni, si presume che il beneficiario della rendita tragga dalla nuova comunità vantaggi simili a quelli di un matrimonio e che eviti di contrarre un nuovo matrimonio solo per evitare la perdita della rendita. In questo caso, l'onere della prova…