Fatti
Il caso riguarda una donna nata nel 1958, che dal 1995 al 2012 ha lavorato part-time come aiuto cuoca. Nel giugno 2012 si è annunciata per la percezione di prestazioni dell'assicurazione invalidità e ha dichiarato di soffrire di vari disturbi di salute. L'ufficio AI del Cantone di Zugo ha constatato che non sussisteva un'invalidità che desse diritto a prestazioni. Il Tribunale amministrativo del Cantone di Zugo ha respinto il ricorso presentato contro tale decisione.
La ricorrente presenta ricorso in materia di diritto pubblico, chiedendo che l'ufficio AI sia obbligato a corrisponderle una rendita AI intera. In subordine, chiede che la istanza precedente sia incaricata di acquisire una perizia giudiziale interdisciplinare.
Legge
Il Tribunale federale accoglie parzialmente il ricorso.
Esso afferma che nella diagnosi di disturbi somatoformi persistenti del dolore e di disturbi psicosomatici analoghi, devono essere presi in considerazione l'aspetto degli effetti funzionali e i motivi di esclusione di cui alla DTF 131 V 49 cons. 1.2 pag. 51. Il precedente modello regola/eccezione (presunzione di superabilità) viene sostituito da una procedura probatoria strutturata. Sulla base di un catalogo di indicatori, si procede a una valutazione aperta dei risultati della capacità lavorativa effettivamente raggiungibile.
L'abbandono della presunzione di superabilità non modifica le regole relative all'esigibilità. Per la questione se sia esigibile dalla persona assicurata una prestazione lavorativa, è determinante un…