Fatti
A., nata nel 1985, era stata impiegata presso l'ospedale B. dal 2002. Dopo la nascita del suo primo figlio il 1° aprile 2013, ha rassegnato le dimissioni con effetto al 31 luglio 2013. Il 15 dicembre 2014 ha dato alla luce il suo secondo figlio. Il 29 gennaio 2015 si è iscritta al Centro Regionale di Collocamento e ha richiesto l'indennità di disoccupazione.
L'Ufficio per l'Economia e il Lavoro del Cantone di Zurigo (AWA) ha inizialmente negato la sua capacità di collocamento e quindi il suo diritto all'indennità di disoccupazione a partire dal 29 gennaio 2015. In una decisione di opposizione, l'AWA ha riconosciuto la sua capacità di collocamento e il diritto all'indennità di disoccupazione a partire dal 29 gennaio 2015 con una perdita di lavoro computabile del 50%.
Contro questa decisione, l'assicurata ha presentato ricorso al Tribunale delle Assicurazioni Sociali del Cantone di Zurigo. Il tribunale ha respinto il ricorso e ha modificato la decisione di opposizione stabilendo che l'assicurata fosse in grado di essere collocata a partire dall'8 aprile 2015, con una perdita di lavoro computabile pari al 50% di un impiego a tempo pieno.
Contro questa decisione, l'assicurata ha presentato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale Federale.
Legge
Il Tribunale Federale ha stabilito che la capacità di collocamento deve essere valutata in modo prospettico, cioè sulla base delle condizioni effettive fino all'emanazione della decisione di opposizione. La persona assicurata è o non è in grado di essere collocata, in particolare pronta ad accettare un lavoro ragionevole.
Il Tribunale Federale è giunto alla conclusione che è contrario al diritto federale negare la capacità di collocamento alla ricorrente solo a causa della protezione di cui all'art. 35b della Legge sul Lavoro (ArG) e…