Fatti

B. SA, una società anonima con sede a Ginevra, ha un capitale azionario di 1'400'000 franchi. Gli amministratori della società sono C. (presidente), A. (vicepresidente) e D. (segretario). Durante l'assemblea generale ordinaria del 26 ottobre 2011, a causa di un grave conflitto tra gli azionisti, i voti espressi non hanno permesso di rieleggere i tre amministratori e l'organo di revisione.

C. ha quindi presentato una richiesta al Tribunale di prima istanza di Ginevra, chiedendo la nomina di un commissario per rappresentare la società. Il tribunale ha nominato l'avv. Peter Pirkl come amministratore con firma individuale, al fine di trovare soluzioni che permettano alla società di riprendere un funzionamento autonomo nella sua capacità di designare i suoi organi.

A. ha presentato ricorso contro questa decisione, sostenendo che la società era ancora dotata di un consiglio di amministrazione validamente costituito in virtù di una clausola statutaria che prevede che gli amministratori rimangano in carica fino a quando l'assemblea generale proceda a una nuova elezione.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso di A. Il tribunale cantonale non ha violato il diritto federale nel ritenere che l'impossibilità per l'assemblea generale di procedere all'elezione (o alla rielezione) del consiglio di amministrazione, per mancanza del numero di voti necessari, costituisce un blocco (stallo) ai…