Fatti

Il presente caso riguarda la questione se il giudice cantonale sia obbligato a valutare tutte le azioni perseguite simultaneamente di un imputato in un unico procedimento. Il ricorrente ha sostenuto che, ai sensi dell'art. 68 cpv. 1 CP, il giudice è tenuto a pronunciare una pena complessiva non appena siano da valutare più azioni di un imputato.

Tuttavia, il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha chiarito che l'art. 68 cpv. 1 CP non è una norma di procedura, ma disciplina solo come debba essere commisurata la pena se qualcuno è condannato in una sola sentenza per più azioni o per la violazione di più disposizioni penali. Il diritto processuale cantonale determina se debbano essere condotti separatamente o riuniti più procedimenti penali.

In precedenti decisioni, il Tribunale federale ha ripetutamente stabilito che l'art. 68 cpv. 1 CP non incide sul diritto processuale cantonale. Sarebbe incompatibile con gli scopi di un ordinato sistema di giustizia penale se il giudice fosse tenuto a sospendere la valutazione di un'azione precedente fino al completamento di una nuova indagine, a prescindere dalla natura…