Fatti
In un procedimento esecutivo, la ricorrente X. Company ha fatto realizzare importi pignorati per un controvalore di CHF 102'293'918.10. L'ufficio esecuzioni di Zurigo 1 ha fissato per questo una tassa del 2 per mille sul ricavato della realizzazione, ovvero CHF 204'587.80. La ricorrente ha presentato un ricorso di diritto pubblico, in quanto la tassa non è in alcun rapporto ragionevole con la prestazione statale.Legge
Il Tribunale federale afferma che il principio dell'equivalenza richiede che una tassa non sia in una sproporzione evidente rispetto al valore oggettivo della prestazione. Sebbene nella determinazione della tassa possa essere preso in considerazione anche il vantaggio economico per l'obbligato, una tassa del 2 per mille senza alcun limite massimo su un ricavato molto elevato della realizzazione e un modesto onere amministrativo comporta una violazione del principio dell'equivalenza.
Inoltre, l'art. 16 LEF autorizza il Consiglio federale solo a fissare una…