Fatti

I fratelli [C.] (deceduto) e [A.] (ricorrente) erano soci della [D. GmbH], società dichiarata fallita nel frattempo. La [B. AG] (attrice, controparte del ricorso) aveva relazioni commerciali con la [D. GmbH] e [C.].

Il 16 dicembre 2002 le parti hanno concluso un "contratto di credito con assunzione di debito". In esso, la [B. AG] ha concesso un credito in conto corrente alla [D. GmbH] e la [D. GmbH] ha assunto un debito di prestito di [C.] di Fr. 230'000.--. Il ricorrente e [C.] ne rispondevano solidalmente.

Dopo l'apertura del fallimento della [D. GmbH], la [B. AG] ha intrapreso un'esecuzione ipotecaria nei confronti del ricorrente sulla base del contratto di credito. Il ricorrente ha contestato di aver firmato il contratto di credito nella versione presentata.

Legge

La corte inferiore ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 178 CPC, la parte che si basa su un documento deve provarne l'autenticità, se questa è contestata dall'altra parte. Tuttavia, la contestazione deve essere sufficientemente motivata, esponendo circostanze concrete che suscitano seri dubbi sull'autenticità del contenuto del documento o della firma.

La corte inferiore è giunta…