Fatti

[A.], nata nel 1982, è stata impiegata presso la B. Ltd. al 80% dal 1° luglio 2010 al 31 gennaio 2013. Dopo la risoluzione del rapporto di lavoro, si è annunciata all'assicurazione contro la disoccupazione il 21 marzo 2013 per il percepimento di prestazioni a partire dal 26 febbraio 2013. La Cassa di disoccupazione Unia ha fissato il salario assicurato per il periodo dal 26 febbraio 2013 al 31 dicembre 2013 a Fr. 3'020.- e a partire dal 1° gennaio 2014 a Fr. 4'027.-, in quanto [A.] aveva dichiarato al momento dell'annuncio di essere disposta e in grado di lavorare al massimo al 60% di un impiego a tempo pieno.

Il Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo ha accolto il ricorso di [A.] e ha modificato la decisione di opposizione in modo che [A.] abbia diritto anche per il periodo dal 26 febbraio al 31 dicembre 2013, partendo da una perdita di lavoro computabile dell'80%, all'indennità di disoccupazione.

La Cassa di disoccupazione Unia presenta ricorso con la richiesta di confermare la decisione di opposizione dell'8 agosto 2014.

Legge

Il Tribunale federale accoglie il ricorso della Cassa di disoccupazione Unia. Esso constata che la istanza precedente ha accertato in modo incompleto i fatti giuridicamente rilevanti e ha violato il principio di inchiesta. È incontestato che [A.] ha confermato per iscritto al…