Fatti

La società attrice A. GmbH e la convenuta B. AG hanno concluso nel giugno 2009 e nell'agosto 2009 contratti d'appalto per lavori di piastrellatura di pavimenti e pareti in due complessi residenziali. L'attrice non ha eseguito tutti i lavori contrattualmente concordati, a seguito di che la convenuta ha ridotto proporzionalmente il compenso d'opera. L'attrice ha proposto una causa per il pagamento dell'intero compenso d'opera, mentre la convenuta ha proposto una domanda riconvenzionale per il rimborso di alcune somme.

Il Tribunale commerciale ha respinto la domanda e ha accolto parzialmente la domanda riconvenzionale. L'attrice ha proposto un ricorso in materia civile contro questa decisione.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha ritenuto conforme al diritto federale l'interpretazione del Tribunale commerciale, secondo la quale le parti avevano concordato tacitamente una riduzione dell'entità della prestazione e pertanto la convenuta aveva il diritto di ridurre proporzionalmente il compenso d'opera. Il Tribunale federale ha inoltre ritenuto corretta la determinazione della riduzione del prezzo da parte del Tribunale commerciale.

Il Tribunale federale ha affermato che la ricorrente non ha sufficientemente motivato le sue critiche alla…