Fatti

H., nata nel 1963, è impiegata come infermiera e assistente domiciliare presso la società Hausbetreuungsdienst ________ AG con un contratto di lavoro a tempo indeterminato su chiamata dal 1° marzo 2009. Il 7 ottobre 2011 si è annunciata alla cassa di disoccupazione syndicom per richiedere le prestazioni, a causa di una diminuzione dell'attività lavorativa. Tuttavia, la cassa di disoccupazione ha negato il diritto all'indennità di disoccupazione, in quanto H. non aveva subito una perdita di lavoro e di reddito computabile.

Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone di San Gallo ha respinto il reclamo presentato. H. ha quindi interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha stabilito che, in caso di lavoro su chiamata, non esiste in linea di principio alcuna garanzia di un determinato volume di occupazione e, pertanto, durante il periodo in cui il lavoratore non è chiamato a lavorare, non si verifica alcuna perdita di lavoro e di reddito computabile.

Tuttavia, da questo principio generale si può derogare se l'impiego su chiamata è stato sostanzialmente più o meno costante per un lungo periodo. In tal caso, l'orario di lavoro effettivamente svolto deve essere considerato normale. Per i rapporti di lavoro di lunga durata, ci si può basare sulle ore di lavoro annue e sugli scostamenti dalla media annua.

Nel caso in esame, H. lavorava presso la…