Fatti

Il signor M., nato nel 1961, è stato impiegato in una posizione dirigenziale presso l'autorità federale X. dal 1° aprile 2007 al 31 dicembre 2011. Dal 1° gennaio 2012 ha percepito indennità giornaliere dall'assicurazione contro la disoccupazione. La sua richiesta del 25 giugno 2012 di rimborso dei costi di 3'065 franchi per il corso "Condurre eventi formativi con adulti" (con certificato FSEA) è stata accolta dal Centro regionale di collocamento (RAV) con decisione del 27 giugno 2012. La successiva domanda di M. dell'8 luglio 2012 di coprire invece i costi di 6'000 franchi per il corso "CAS in didattica universitaria ed e-learning" è stata respinta dal RAV con la motivazione che la collocabilità non era né impossibile né fortemente compromessa. Questa decisione è stata confermata dal beco Berna Economia con decisione di ricorso del 30 agosto 2012.

Il Tribunale amministrativo del Cantone di Berna ha respinto il ricorso presentato contro tale decisione, nella misura in cui vi è entrato nel merito (decisione dell'11 febbraio 2013).

M. ha presentato un ricorso di diritto pubblico chiedendo che, invece dei costi per il corso FSEA, siano interamente coperti (dall'assicurazione contro la disoccupazione) i costi per il corso CAS.

Legge

Il Tribunale federale ritiene dubbio se, per quanto riguarda il rimborso dei costi del corso, sussista ancora un interesse immediato e concreto, e quindi meritevole di tutela ai sensi dell'art. 59 LPGA, dato che M. ha potuto iniziare il 1° dicembre 2012 un impiego a tempo determinato dell'80% presso il Dipartimento federale Y. Tuttavia, il Tribunale federale lascia aperta questa questione, in quanto l'istanza precedente ha giustamente negato i presupposti per il rimborso dei costi del…