Fatti

La ricorrente X. è stata dichiarata colpevole dal Tribunale Superiore del Cantone di Zurigo nel 2001 di omicidio plurimo, tentato omicidio consumato e non consumato, atti preparatori punibili per omicidio plurimo e altri reati, ed è stata condannata all'ergastolo. Il tribunale ha inoltre ordinato il suo internamento ai sensi dell'art. 43 cpv. 1 lett. b vecchio Codice Penale Svizzero.

Nel 2007, il servizio speciale dell'Ufficio per l'esecuzione delle pene del Cantone di Zurigo ha trasmesso gli atti relativi a X. alla III Sezione Penale del Tribunale Superiore del Cantone di Zurigo per esaminare se fossero soddisfatte le condizioni per una misura terapeutica ai sensi degli artt. 59-61 o 63 Codice Penale Svizzero. La Procura Generale ha richiesto il proseguimento dell'internamento secondo il nuovo diritto, mentre X. ha richiesto l'ordinanza di una misura stazionaria ai sensi dell'art. 59 Codice Penale Svizzero.

Il Tribunale Superiore ha deciso che non verrà ordinata alcuna misura terapeutica e che l'internamento sarà proseguito secondo il nuovo diritto. X. ha quindi presentato un ricorso in materia penale chiedendo l'ordinanza di una misura terapeutica stazionaria ai sensi dell'art. 59 Codice Penale Svizzero.

Legge

Il Tribunale Federale ha stabilito che nei confronti di un autore pericoloso affetto da disturbo psichico, una misura terapeutica stazionaria ai sensi dell'art. 59 Codice Penale Svizzero deve essere ordinata in sostituzione di un internamento ai sensi dell'art. 64 cpv. 1 lett. b Codice Penale Svizzero, se vi è una probabilità sufficiente che tale misura riduca notevolmente, per un periodo di cinque anni, il pericolo di ulteriori reati connessi al disturbo…