Fatti
Il ricorrente X. è stato condannato dal Tribunale della giuria del Cantone di Zurigo il 19 maggio 1998, tra l'altro, per più tentati omicidi, più gravi lesioni personali, più atti sessuali con minori e più profanazioni a 17 anni di reclusione. Il tribunale ha inoltre ordinato la custodia di sicurezza ai sensi dell'art. 43 cpv. 1 n. 2 aCP e ha sospeso l'esecuzione della pena detentiva a tale scopo in applicazione dell'art. 43 cpv. 2 n. 1 aCP.
Con decisione del 26 luglio 2006, l'Ufficio dell'esecuzione penale del Cantone di Zurigo ha respinto la liberazione condizionale di X. dall'esecuzione della custodia di sicurezza. Il Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo ha parzialmente annullato tale decisione il 7 febbraio 2007 e ha rinviato la questione all'Ufficio dell'esecuzione penale affinché esaminasse la questione della liberazione condizionale secondo le disposizioni della nuova Parte generale del Codice penale entrata in vigore il 1° gennaio 2007.
Successivamente, il Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo ha respinto la liberazione condizionale del ricorrente dalla custodia di sicurezza con decisioni del 30 maggio 2007 e del 19 settembre 2007.
Legge
Il Tribunale federale afferma che, secondo la nuova Parte generale del Codice penale, l'esecuzione della pena detentiva precede l'esecuzione della custodia di sicurezza. Poiché il ricorrente ha già scontato più di due terzi della pena detentiva, spetta ora al Tribunale…