Fatti
Ernst A., Roland B. e Guido C. intendevano fondare nel 1988 una società di partecipazioni con la ragione sociale S. Holding AG. La Banca X. si dichiarò disposta a concedere crediti alle due società operative H. AG e D. AG, a condizione che la società di partecipazioni in fase di costituzione prestasse garanzia.
Il 7 e l'8 dicembre 1988, Ernst A. e Guido C. firmarono per la futura S. Holding AG due contratti di fideiussione solidale semplici per iscritto a favore della Banca X. per un massimo di Fr. 800'000.-- e Fr. 540'000.--. Tuttavia, la S. Holding AG non fu costituita.
Nel 1990 fu aperta la procedura fallimentare sulla H. AG e sulla D. AG. La Banca X. si rivolse quindi contro Roland B. e Guido C. per ottenere il risarcimento della perdita subita a causa della concessione del credito. Questi ultimi contestarono la responsabilità.
Legge
Ai sensi dell'art. 645 cpv. 1 CO, gli agenti rispondono personalmente e solidalmente per gli obblighi che hanno assunto in nome della società prima della sua iscrizione nel registro di commercio. Se l'obbligo giuridico è soggetto a diversi requisiti di forma a seconda che sia assunto da persone fisiche o giuridiche, sorge la questione se la responsabilità degli agenti ai sensi dell'art. 645 cpv. 1 CO si applichi anche quando è rispettata la forma prescritta per le persone giuridiche, ma non quella per le persone fisiche.
Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che gli agenti si sono obbligati e autorizzati…