Fatti
La Fondazione Otto Naegeli ha intentato una causa contro la Fondazione Theodor Naegeli per vietarle l'uso del nome "Fondazione Theodor Naegeli" e la denominazione del premio da essa assegnato come "Premio Theodor Naegeli". La parte attrice sosteneva che, in quanto fondazione più antica, aveva diritto alla tutela del proprio nome ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 CC, in quanto il nome della convenuta poteva indurre a confusione con il proprio.
Il Tribunale civile e il Tribunale d'appello del Cantone di Basilea Città hanno respinto la domanda. Il Tribunale federale ha confermato tali decisioni.
Legge
Il Tribunale federale ha affermato che le fondazioni sono soggette solo al diritto sui nomi ai sensi dell'art. 29 CC, ma non alle disposizioni speciali del diritto ditta. L'interesse della convenuta di utilizzare il nome del suo fondatore sia come denominazione della fondazione stessa che per contrassegnare i suoi premi di ricerca è stato valutato superiore all'interesse dell'attrice a preservare la forza distintiva del proprio nome.
Gli organi della fondazione sono vincolati alla volontà del fondatore espressa nell'atto costitutivo, per cui l'interesse della convenuta all'uso del proprio nome coincide con quello del fondatore alla perpetuazione del suo nome. Il trasferimento del nome dal fondatore alla fondazione non è da considerarsi…