Fatti
Il 21 novembre 2007, l'ufficio esecuzioni A. ha proceduto al pignoramento di due esecuzioni contro X. (il ricorrente) per crediti complessivi di CHF 19'896.25 oltre interessi e spese. Ha disposto un pignoramento del reddito per l'importo eccedente il minimo di sussistenza di CHF 4'104.10 o, a partire dal 1° aprile 2008, di CHF 3'591.10 (a seguito della riduzione delle spese per l'alloggio). Il reddito del ricorrente comprendeva, oltre a una rendita AVS di CHF 339.- ciascuna e prestazioni complementari di CHF 1'392.-, anche una pensione di vecchiaia austriaca ai sensi del § 130 della legge sull'assicurazione sociale per l'industria di CHF 2'413.65 (EUR 1'466.37) mensili.
Il ricorrente ha presentato reclamo sostenendo l'impignorabilità della sua pensione di vecchiaia austriaca. La Commissione giudiziaria ha respinto il reclamo. Il ricorrente ha quindi adito il Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale afferma che, ai sensi dell'art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF, sono impignorabili esclusivamente le rendite e le prestazioni ivi espressamente elencate, tra cui le prestazioni del 1° pilastro (AVS/AI/PC) e le prestazioni delle casse di compensazione familiari. Le pensioni di vecchiaia provenienti da un istituto assicurativo estero sono invece pignorabilità limitata ai sensi dell'art. 93 LEF, ovvero nella misura in cui il funzionario dell'esecuzione le ritenga non assolutamente necessarie per il debitore e la sua famiglia.
Il Tribunale federale non ravvisa alcuna violazione del principio di uguaglianza giuridica di cui all'art. 8 cpv. 1 Cost., in quanto il ricorrente non è discriminato in base a un criterio personale come la sua cittadinanza. Nemmeno il divieto di discriminazione di cui all'art. 8 cpv. 2 Cost.…