Fatti
J., un impiegato commerciale, ha iniziato gli studi di economia presso l'Università di Berna nell'ottobre 1991. Nel giugno 1992 si è iscritto all'ufficio di collocamento e ha richiesto l'indennità di disoccupazione a partire dal 22 giugno 1992. Tuttavia, l'Ufficio cantonale per l'industria, il commercio e il lavoro (KIGA) di Berna ha negato la capacità di collocamento di J. a partire dal 24 giugno 1992 e ha respinto la sua richiesta di indennità di disoccupazione.
J. ha presentato ricorso contro questa decisione. Il Tribunale amministrativo del Cantone di Berna ha riconosciuto la capacità di collocamento di J. a partire dal 24 giugno 1992 e ha annullato la decisione del KIGA. Il KIGA ha quindi presentato un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni.
Legge
Il Tribunale federale delle assicurazioni afferma che la capacità di collocamento di uno studente dipende dal fatto che sia pronto e in grado di svolgere un'attività lavorativa a tempo pieno o parziale oltre agli studi. Uno studente che intende svolgere un'attività lavorativa solo per brevi periodi o in modo sporadico, in particolare durante le vacanze accademiche, non soddisfa i requisiti della capacità di collocamento.
Questa giurisprudenza era già valida secondo il vecchio diritto ed è confermata dal Tribunale federale delle assicurazioni anche secondo il nuovo diritto. Infatti, uno studente che…