Fatti
Il caso riguarda una controversia tra la Commissione Professionale Paritetica Centrale dei Posatori di Piastrelle (ricorrente) e la A. AG (controparte) in merito alla violazione di disposizioni del contratto collettivo di lavoro (CCL) per il settore dei posatori di piastrelle. Il ricorrente aveva citato in giudizio la A. AG per il mancato rispetto di una clausola di aumento salariale nel CCL, chiedendo il pagamento di una penale convenzionale.
Le istanze precedenti avevano accolto parzialmente la domanda, ma avevano qualificato la clausola di aumento salariale come una "clausola di garanzia di effettività" non ammissibile. Di conseguenza, il ricorrente ha presentato ricorso al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la clausola di aumento salariale nel CCL costituisce una "clausola di effettività limitata" ammissibile e non una "clausola di garanzia di effettività" non ammissibile.
Una clausola di effettività limitata prevede che un aumento salariale previsto nel CCL debba essere concesso sui salari effettivamente pagati in precedenza. Nell'ambito dell'aumento dei salari minimi, il salario effettivo deve essere aumentato. Tuttavia, le parti contrattuali possono modificare nuovamente il contratto di lavoro e ridurre il salario fino al nuovo salario minimo.
Al contrario, la clausola di garanzia di effettività mira a…