Fatti
Il Tribunale federale doveva decidere su un ricorso di diritto amministrativo presentato da X. e Y. contro la decisione di non entrare nel merito del Tribunale amministrativo del Cantone di Svitto. I ricorrenti si erano opposti all'autorizzazione di costruire un impianto di grandi dimensioni per il trattamento di rifiuti minerali edili, rilasciata dal Consiglio comunale di Freienbach alla società Z. AG. Il Tribunale amministrativo del Cantone di Svitto non era entrato nel merito del ricorso e il Tribunale federale aveva respinto il ricorso di diritto amministrativo.
I ricorrenti avevano presentato una richiesta nel loro ricorso, chiedendo che eventuali osservazioni dei controinteressati fossero loro notificate per replica, o almeno per presa d'atto. Il Tribunale federale aveva notificato ai ricorrenti le osservazioni della controinteressata, del Consiglio di Stato e del Tribunale amministrativo, nonché le osservazioni dell'Ufficio federale dell'ambiente per presa d'atto, e i ricorrenti non avevano reagito.
Legge
Il Tribunale federale ha affermato che il diritto di una parte di replicare nell'ambito di un procedimento giudiziario costituisce un contenuto parziale del diritto costituzionale di essere ascoltati (art. 29 cpv. 2 Cost.). Nell'ambito di applicazione dell'art. 6 n. 1 CEDU, non è consentito ai tribunali di negare a una parte il diritto di esprimersi sulle osservazioni o sulle repliche delle altre parti del procedimento, delle istanze inferiori e di altri organi.
Il Tribunale ha stabilito che l'art. 29 cpv. 2 Cost. e l'art. 6 n. 1 CEDU hanno la stessa portata in relazione al diritto di replica nei procedimenti giudiziari. Ha affermato che i tribunali devono rispettare il principio del diritto di replica anche al di fuori dell'art. 6 n. 1 CEDU.…