Fatti
L'Ufficio federale per i rifugiati non è entrato nel merito della domanda d'asilo di X. l'8 aprile 2004, in quanto presumibilmente non proveniva dal Camerun, ma dalla Nigeria. X. non ha seguito l'ordine di allontanamento impartito. Dal 4 giugno 2004, l'Ufficio per i comuni e la sicurezza sociale del Cantone di Soletta ha dovuto sostenerlo per 147 giorni con prestazioni di aiuto d'emergenza per un totale di Fr. 3'087.-. Con decisione del 29 ottobre 2004, il Dipartimento degli interni del Cantone di Soletta ha deciso che a X. non sarebbe stata concessa l'assistenza d'emergenza ordinaria, ma solo un "denaro per il sostentamento" per cinque giorni, per un totale di Fr. 105.-. X. ha presentato un ricorso di diritto pubblico contro questa decisione al Tribunale federale.Legge
Il Tribunale federale accoglie il ricorso di diritto pubblico, nella misura in cui vi entra. Le violazioni degli obblighi di diritto degli stranieri non possono eliminare il diritto fondamentale all'aiuto in situazioni di emergenza ai sensi dell'art. 12 Cost. Il mancato adempimento degli obblighi di collaborazione di diritto degli stranieri è certamente riprovevole, ma il rifiuto dell'aiuto d'emergenza non può essere utilizzato come mezzo di coercizione per il raggiungimento degli obiettivi di diritto degli stranieri. Nella misura in cui si intendano far valere gli obblighi di diritto degli stranieri, le autorità devono…