Fatti
In questo caso, si trattava di un'azione intentata dalla [C. AG] contro la [A. GmbH] e la [B. GmbH] per violazione di vari elementi di un brevetto. Durante il procedimento dinanzi al Tribunale federale dei brevetti, la [C. AG] ha comunicato che aveva limitato la parte svizzera del brevetto EP x B1 oggetto della causa mediante una rinuncia parziale presso l'Istituto federale della proprietà intellettuale (IGE) (CH/EP x H1).
Il Tribunale federale dei brevetti ha ammesso l'introduzione del brevetto limitato nel procedimento, ma ha tenuto conto, nell'attribuzione delle spese, che la [C. AG] aveva dichiarato la rinuncia parziale solo in una fase avanzata del procedimento.
La [A. GmbH] e la [B. GmbH] hanno presentato ricorso contro la sentenza del Tribunale federale dei brevetti e hanno chiesto che il procedimento fosse dichiarato privo di oggetto, in quanto il brevetto originale su cui si basava la causa non esisteva più a seguito della limitazione.
Legge
Il Tribunale federale ha accolto il ricorso. Ha affermato che la limitazione del brevetto, anche se avvenuta al di fuori del processo civile, doveva essere trattata in modo giuridicamente identico a una limitazione del brevetto nel processo civile. L'ammissibilità della limitazione dipendeva dal fatto che non potesse essere presentata prima con la dovuta diligenza ai sensi dell'art. 229, comma 1, lett. b, CPC.
Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la limitazione era avvenuta in ritardo, in quanto…