Fatti

Il consulente finanziario [A.] è stato denunciato dalla società X. GmbH per concorrenza sleale ai sensi dell'art. 3 lett. a in combinato disposto con l'art. 23 LCC. [A.] aveva espresso in una lettera alla società M. AG alcune dichiarazioni critiche sui fondi X., ritenute offensive dalla società X. GmbH.

Il Tribunale superiore del Cantone di Lucerna aveva assolto [A.] in relazione a due dichiarazioni, ma lo aveva ritenuto colpevole per una terza dichiarazione, condannandolo a una multa di 2'000 franchi.

[A.] ha quindi presentato un ricorso di nullità al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della sentenza e il rinvio del caso al tribunale di primo grado per un nuovo giudizio.

Legge

Il Tribunale federale ha accolto il ricorso. Ha concluso che la dichiarazione contestata del consulente finanziario [A.], secondo cui per i fondi X. "è difficile individuare prezzi adeguatamente remunerati", nel contesto complessivo della lettera non può essere considerata offensiva ai sensi dell'art. 3 lett. a LCC.

Il tribunale ha affermato che, sebbene la dichiarazione fosse…