Fatti
[P.], nata nel 1937, ha chiesto alla Cassa di compensazione del Cantone di Turgovia il 11 settembre 1998 di accreditarle un credito di assistenza per l'anno 1997, in quanto in quel periodo si era presa cura di sua madre R., che necessitava di assistenza permanente. La Cassa di compensazione ha respinto la richiesta, in quanto la madre della ricorrente aveva ricevuto l'indennità per gravi difficoltà di deambulazione solo a partire dal 1° novembre 1997.
[P.] ha presentato un ricorso amministrativo, chiedendo che le venisse concesso un credito di assistenza per l'anno 1997. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha sostenuto che l'indennità per gravi difficoltà di deambulazione, a causa della tardiva segnalazione, veniva erogata in un momento successivo, il che non impediva l'applicazione dell'art. 29septies cpv. 1 LAVS.
Legge
Il Tribunale federale delle assicurazioni è giunto alla conclusione che il testo tedesco dell'art. 29septies cpv. 1 frase 1 LAVS non richiede che la persona assistita debba effettivamente percepire l'indennità per gravi difficoltà di deambulazione. È sufficiente che la persona assistita abbia diritto a un'indennità per gravi difficoltà di deambulazione dell'AVS o dell'AI di grado medio o superiore.
I lavori preparatori nonché lo scopo e la ratio della disposizione sostengono questa…