Fatti

Il Consiglio cantonale del Canton Zurigo ha emanato il 17 novembre 2003 una nuova legge sugli avvocati (AnwG/ZH), che contiene, tra l'altro, un divieto di finanziamento processuale. La L. GmbH e M. hanno presentato un ricorso di diritto costituzionale contro questa disposizione e hanno lamentato una violazione della libertà economica e della libertà contrattuale. I ricorrenti hanno sostenuto che il divieto di finanziamento processuale non è giustificato da un interesse pubblico e che è sproporzionato.

La ricorrente 1, una persona giuridica straniera, può invocare la libertà economica ai sensi dell'art. 27 Cost., poiché ha il diritto, in virtù dell'Accordo di libero scambio (ALC), di prestare servizi in Svizzera. Il finanziamento processuale è considerato un servizio ai sensi dell'art. 5 ALC.

La disposizione impugnata regola l'esercizio di un'attività economica privata e non riguarda solo gli avvocati, ma anche altre persone che forniscono servizi di finanziamento processuale. I destinatari della disposizione non sono solo gli avvocati, ma anche altre persone che intendono offrire o fornire servizi di finanziamento processuale.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato se il divieto di finanziamento processuale è giustificato da un interesse pubblico e se è proporzionato. Il Tribunale ha concluso che il divieto di finanziamento processuale non è giustificato da un interesse pubblico, poiché i motivi addotti dal Consiglio cantonale, come la garanzia dell'indipendenza degli avvocati e la prevenzione dei conflitti di interessi, non sono sufficienti per giustificare un divieto generale del finanziamento processuale.

Il Tribunale ha affermato che il finanziamento processuale è in linea di principio ammesso e che non può essere escluso che determinati sistemi di finanziamento processuale possano compromettere l'indipendenza degli avvocati o altri diritti. Tuttavia, è…