Fatti
A. (nato nel 1959) e B. (nato nel 1951) si erano sposati il 14 maggio 1993. Con decisione del Tribunale distrettuale di Liestal del 15 agosto 2013, il matrimonio è stato sciolto e, tra l'altro, è stata ordinata la divisione a metà delle prestazioni di uscita della previdenza professionale acquisite durante il matrimonio.
Il Tribunale cantonale di Basilea Campagna, Sezione di diritto delle assicurazioni sociali, ha avviato il 19 settembre 2013 il procedimento per la divisione delle prestazioni di uscita. Con decisione del 20 novembre 2014, ha ordinato alla Fondazione collettiva LPP Swiss Life di trasferire l'importo di Fr. 7'166.70 dal conto di previdenza di B. al conto di previdenza di A. presso la Cassa pensioni C.
A. presenta un ricorso in materia di diritto pubblico con la richiesta di aumentare l'importo da trasferire.
Legge
Il Tribunale federale constata che in caso di divorzio le prestazioni di uscita da determinare per la durata del matrimonio devono essere divise secondo gli art. 122 e 123 CC e gli art. 280 e 281 CPC (art. 22 cpv. 1 LFLP).
Poiché il matrimonio è stato celebrato prima del 1° gennaio 1995, ai sensi dell'art. 22a LFLP la prestazione di uscita al momento della celebrazione del…