Fatti

La società B. AG ha lo scopo di distribuire ghiaia, sabbia, pietrisco, ecc. Il suo capitale azionario ammonta a CHF 300'000.- ed è suddiviso in azioni nominative da CHF 1'000.- ciascuna. A. possiede 72 azioni e insieme ai suoi figli C. e D. (39 azioni ciascuno) detiene la metà del capitale azionario; suo fratello E. possiede 130 azioni e insieme a sua moglie F. e sua figlia G. (10 azioni ciascuno) detiene anch'egli la metà del capitale azionario della convenuta. E. è delegato del consiglio di amministrazione, C. membro del consiglio di amministrazione e D. direttore della convenuta.

A. ha presentato al Tribunale commerciale del Canton Argovia una richiesta di annullamento della delibera dell'assemblea generale della convenuta del 30 giugno 2000 sulla liberazione del consiglio di amministrazione. Il Tribunale commerciale ha respinto la domanda, in quanto i voti di A. per la delibera di discarico erano stati legittimamente ignorati, poiché il suo rappresentante, in qualità di direttore della convenuta, aveva partecipato egli stesso alla gestione e quindi era stato escluso dal diritto di voto ai sensi dell'art. 695 cpv. 1 CO.

A. ha presentato appello contro la sentenza del Tribunale commerciale.

Legge

Ai sensi dell'art. 695 cpv. 1 CO, le persone che hanno partecipato in qualsiasi modo alla gestione non hanno diritto di voto sulle delibere relative alla liberazione del consiglio di amministrazione. La dottrina dominante ritiene che questa esclusione legale del diritto di voto si applichi anche al rappresentante (designato) di tale azionista.

La delibera di liberazione fa decadere eventuali pretese risarcitorie della società nei confronti dei suoi organi. La delibera di discarico rientra tra le competenze non…