Fatti
Il 14 luglio 2014, X. SA e Y. SA (le attrici) hanno avviato un procedimento arbitrale contro A. AG e B. AG (le convenute). È stato costituito un tribunale arbitrale composto da tre membri. Le attrici hanno effettuato gli anticipi di spese richiesti, ma le convenute non hanno pagato la loro quota. Il 1° giugno 2015, le attrici hanno dichiarato di rinunciare all'arbitrato ai sensi dell'art. 378 cpv. 2 CPC.
Il 23 giugno 2015, il tribunale arbitrale ha archiviato il procedimento arbitrale e statuito sulla ripartizione delle spese e degli oneri, ponendo a carico di ciascuna parte la metà delle spese del procedimento. Le convenute (le ricorrenti) hanno quindi presentato un ricorso in materia civile contro questa decisione.
Legge
Il Tribunale federale ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il tribunale arbitrale avesse violato il diritto delle ricorrenti di essere ascoltate, pronunciandosi sulla ripartizione delle spese e degli oneri senza aver loro preventivamente dato l'opportunità di esprimersi su tale questione.
Infatti, quando una parte rinuncia all'arbitrato ai sensi dell'art. 378 cpv. 2 CPC, il tribunale arbitrale deve archiviare il procedimento e statuire sulle spese e sugli oneri.…