Fatti
A.A. e B.A. sono i genitori dei figli C.A., D.A. e E.A. A partire da giugno 2011 la famiglia era seguita da un accompagnamento familiare. Il 5 marzo 2013 l'assistente dell'Autorità di protezione dei minori e degli adulti U. (KESB) ha presentato una segnalazione di pericolo e ha chiesto che fossero imposte prescrizioni ai genitori. Con decisione del 17 dicembre 2014, la KESB ha revocato l'affidamento dei tre figli ai genitori e li ha collocati presso una famiglia affidataria.
Contro questa decisione della KESB, i genitori hanno presentato reclamo al Tribunale amministrativo del Cantone di Soletta, che ha respinto il reclamo. Con ricorso in materia civile, i genitori si rivolgono al Tribunale federale e chiedono il rinvio del caso all'istanza precedente per lo svolgimento di un'udienza pubblica e un'audizione personale dei ricorrenti.
Legge
Il Tribunale federale esamina i motivi di reclamo dei ricorrenti alla luce dell'art. 6 par. 1 CEDU. Giunge alla conclusione che la rinuncia a un'udienza pubblica da parte del Tribunale amministrativo non viola l'art. 6 par. 1 CEDU, in quanto si tratta di bambini la cui salute e sviluppo sono compromessi e che hanno diritto alla protezione dalla pubblicità.
Per quanto riguarda il diritto a un'udienza orale e a un'audizione personale dei ricorrenti, il Tribunale federale constata che l'art. 6 par. 1 CEDU non conferisce un diritto formale a ciò.…