Fatti
A., nato il 10 marzo 1998, è affetto dalla sindrome di Down (trisomia 21). L'assicurazione invalidità gli ha riconosciuto prestazioni per misure mediche e una valutazione pedagogico-terapeutica, ha versato contributi di assistenza e ha assunto i costi per un'educazione pedagogico-terapeutica precoce. La fondazione S., presso la quale è stata svolta l'educazione pedagogico-terapeutica precoce, ha richiesto nel giugno 2001 la fornitura di un dispositivo "B.A.Bar" a favore dell'assicurato. Si tratta di un apparecchio che permette di riprodurre registrazioni audio mediante codici a barre applicati su oggetti o immagini. L'ufficio AI del Cantone di Argovia ha respinto il diritto, a seguito di che i genitori di A. hanno presentato un ricorso di diritto amministrativo.
Legge
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha esaminato se sussista un diritto alla fornitura del dispositivo B.A.Bar da parte dell'assicurazione invalidità. È giunto alla conclusione che il dispositivo non rientra nella nozione di mezzi ausiliari ai sensi della Legge sull'assicurazione invalidità (LAI), in quanto non serve principalmente a compensare un deficit dovuto alla disabilità, ma mira a promuovere l'acquisizione del linguaggio resa difficile e ritardata dalla sindrome di Down. Nemmeno un'assunzione dei costi come provvedimento medico ai sensi dell'art. 12 LAI è venuta in considerazione.
Il tribunale ha esaminato inoltre se il dispositivo B.A.Bar potrebbe essere assunto dall'assicurazione invalidità come provvedimento pedagogico-terapeutico nell'ambito della scolarizzazione speciale ai sensi dell'art. 19 LAI. È giunto alla conclusione che ciò sarebbe in linea di principio possibile, in quanto il dispositivo viene impiegato nell'ambito dell'educazione pedagogico-terapeutica precoce e…