Fatti
Il 24 aprile e il 21 novembre 1989, la società [W. AG], in qualità di locataria, ha concluso con la società di leasing [A. AG] due "contratti di leasing finanziario" su due veicoli destinati all'uso commerciale come auto di consegna. L'8 febbraio 1991 è stato aperto il fallimento della società W. AG. La società [A. AG] ha quindi affermato di essere proprietaria dei due veicoli, cosa contestata dall'ufficio fallimentare. Il Tribunale di commercio di Berna ha accolto la domanda di separazione della società A. AG.
La massa fallimentare della società [W. AG] ha presentato ricorso contro questa decisione al Tribunale federale. La questione principale era se si trattasse di contratti di leasing finanziario o di contratti di vendita a rate, poiché questi ultimi avrebbero comportato il trasferimento della proprietà alla società W. AG.
Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha affermato che i contratti di leasing finanziario costituiscono una tipologia contrattuale autonoma, in cui la società di leasing mantiene la proprietà legale dei beni in leasing, ma riconosce al locatario la posizione economica di proprietario. Ciò che conta è se le parti avessero l'intenzione di vendere, il che qui non era il caso.
Il Tribunale federale ha…