Fatti

[A.], nato nel 1989, ha subito durante il servizio militare il 28 maggio 2011 un trauma da supinazione al piede destro. La Suva, Divisione Assicurazione Militare (Suva-AM), ha riconosciuto implicitamente il caso assicurativo. Il 30 dicembre 2015, [A.] ha subito un incidente sugli sci, a seguito del quale sono persistiti dolori alla caviglia destra. Il 26 settembre 2016 è stata eseguita una resezione operativa di ossificazioni disturbanti al malleolo mediale destro. [A.] ha presentato richieste di prestazioni all'Allianz Suisse Compagnia di Assicurazioni SA e alla Suva-AM per possibili conseguenze tardive dell'incidente del 2011. L'Allianz e la Suva-AM hanno respinto il loro obbligo di prestazione.

Il Tribunale Amministrativo del Cantone di Berna ha respinto il ricorso di [A.], ma ha obbligato la Suva-AM a pagare ad [A.] un'indennità di parte di CHF 3'610.15, in quanto i suoi accertamenti sui fatti erano stati insufficienti.

La Suva-AM presenta ricorso in materia di diritto pubblico e chiede l'annullamento della decisione impugnata per quanto riguarda l'indennità di parte.

Legge

Il Tribunale Federale esamina innanzitutto la legittimazione al ricorso della Suva-AM. Ai sensi dell'art. 89 cpv. 1 LTF, è legittimato al ricorso in materia di diritto pubblico chi ha partecipato al procedimento in prima istanza, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o modifica. Poiché il rischio tecnico-assicurativo rimane presso la Confederazione, tuttavia, la Suva-AM non può far valere un proprio interesse finanziario e quindi non è legittimata al ricorso ai sensi dell'art. 89 cpv. 1 LTF.

Il Tribunale Federale esamina inoltre se la Suva-AM sia legittimata al ricorso ai sensi dell'art. 89 cpv. 2 lett.…