Fatti

Il 17 settembre 1991 è avvenuta una colluttazione tra [G.], [S.] e [W.], nel corso della quale [G.] ha subito lesioni corporali. [G.] ha presentato querela penale e si è costituito parte civile. Il Tribunale correzionale ha riconosciuto [S.] e [W.] colpevoli di lesioni corporali semplici e rissa, e ha accolto le conclusioni civili di [G.], condannando [S.] e [W.] a pagargli solidalmente la somma di 5'040 franchi con interessi. [S.] ha fatto ricorso contro questa sentenza, concludendo in particolare affinché [G.] fosse rinviato ad agire davanti al giudice civile. La Corte di Cassazione penale ha parzialmente accolto il ricorso e ha rinviato [G.] ad agire davanti al giudice civile per la sua pretesa di 5'040 franchi. [G.] ha proposto ricorso per nullità al Tribunale federale contro questa decisione, invocando una violazione dell'art. 9 della Legge federale sull'aiuto alle vittime di reati (LAVI).

Legge

Il Tribunale federale ha accolto il ricorso per nullità. Ha ritenuto che la Corte di Cassazione penale avesse violato il diritto federale rinviando [G.] ad agire davanti al giudice civile per la sua pretesa di 5'040 franchi. In virtù dell'art. 9 LAVI, il giudice penale deve pronunciarsi sulle pretese civili della vittima, fatte salve alcune eccezioni. Quando il giudice penale è investito di una pretesa civile che può essere giudicata immediatamente, non può rinviarla al giudice civile solo perché un'altra pretesa debba esserlo.…