Fatti

[A.], nata nel 1935 e residente in Svizzera, è cittadina olandese e percepisce una pensione di vecchiaia olandese. È registrata presso l'Istituzione comune LAMA (IC LAMA) per l'assistenza internazionale alle prestazioni secondo i vigenti principi di coordinamento del diritto dell'UE.

Il 25 dicembre 2017, [A.] si è recata negli Emirati Arabi Uniti per le vacanze. Due giorni dopo, il 27 dicembre 2017, si è sottoposta a un esame del ginocchio presso l'ospedale B. a Dubai. Il rimborso dei relativi costi di trattamento, pari a circa 100 franchi svizzeri, richiesto nei Paesi Bassi, è stato respinto dall'autorità olandese competente.

Nell'agosto 2018, [A.] si è rivolta all'IC LAMA chiedendo l'assunzione dei costi di trattamento sostenuti a Dubai. Questa richiesta è stata respinta dall'IC LAMA.

Legge

Il Tribunale federale accoglie parzialmente il ricorso. Esso conclude che l'IC LAMA è obbligata, nell'ambito dell'assistenza in natura secondo le disposizioni del Regolamento (CE) n. 883/2004 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, ad assumere i costi di trattamento sostenuti a Dubai, a condizione che si tratti di un'emergenza ai sensi dell'art.…