Fatti
[A. SA] è una società anonima il cui capitale azionario è interamente detenuto dalla Fondazione B. a Vaduz. Il 20 febbraio 2008, [A. SA] ha dichiarato all'Autorità per la pubblicità delle partecipazioni di SWX Swiss Exchange SA (IPP) di detenere il 3,2663% delle azioni di E. SA, società quotata presso SWX Swiss Exchange SA. Il 31 marzo 2008, [A. SA] ha chiesto all'IPP un'esenzione o un alleggerimento di tale obbligo di dichiarazione.
Con decisione del 1° ottobre 2008, la Commissione federale delle banche (CFB) ha respinto l'opposizione di [A. SA] e della Fondazione. [A. SA], la Fondazione e C., membro del Consiglio di famiglia della Fondazione, hanno quindi fatto ricorso contro tale decisione presso il Tribunale amministrativo federale, che ha respinto il loro ricorso il 20 luglio 2010. Hanno successivamente presentato un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l'obbligo di dichiarare le partecipazioni superiori al 3% dei diritti di voto, introdotto dalla modifica dell'art. 20 della Legge sulle borse e il commercio di valori mobiliari (LBVM) entrata in vigore il 1° dicembre 2007, dovesse essere esaminato alla luce dell'art. 46a dell'ex ordinanza della CFB sulle borse (aOBVM-CFB), che costituiva una disposizione transitoria volta a dare attuazione a tale modifica legislativa.
Sebbene l'aOBVM-CFB sia stata abrogata al 1° gennaio 2009, il Tribunale federale ha ritenuto che tale disposizione transitoria dovesse applicarsi per determinare se i ricorrenti fossero tenuti a dichiarare la loro partecipazione nel…