Fatti
X. ha avviato il 7 febbraio 2014 un'esecuzione contro la società Y. AG, rivendicando un credito risarcitorio di Fr. 1'392'000.-. Il 10 febbraio 2014 l'Ufficio delle esecuzioni di Berna-Mittelland ha emesso il precetto esecutivo. La società Y. AG ha quindi fatto opposizione e si è rivolta al Tribunale superiore del Cantone di Berna per far dichiarare nulla la decisione dell'Ufficio delle esecuzioni.
Il Tribunale superiore ha accolto il reclamo e dichiarato l'esecuzione abusiva. X. (il ricorrente) si è quindi rivolto con un ricorso al Tribunale federale per far dichiarare valido il precetto esecutivo.
Legge
Il Tribunale federale ha confermato la valutazione del Tribunale superiore secondo cui X. ha avviato l'esecuzione in modo abusivo. Sebbene X. mirasse principalmente a ottenere dalla società Y. AG il risarcimento del danno e la riparazione del torto, il che di per sé non sarebbe abusivo, X. aveva tuttavia avviato trattative transattive con la società Y. AG e le aveva prospettato il ritiro di una precedente esecuzione. Solo tre giorni prima della data fissata per il negoziato, ha poi presentato una nuova richiesta di esecuzione, il che viola il principio della buona fede e deve essere considerato abusivo.
Il Tribunale…