Fatti
A., nata B., è assicurata presso Assura-Basis SA per l'assicurazione malattia obbligatoria. Nell'ambito di una disforia di genere, ha chiesto alla sua cassa malati di coprire i costi di una terapia ormonale, di un intervento di riassegnazione del sesso e di un'epilazione post-operatoria. Assura-Basis SA ha rifiutato la copertura dei costi dell'epilazione definitiva mediante elettrolisi, con la motivazione che la persona che ha effettuato questa prestazione, E., non era un fornitore di prestazioni autorizzato a praticare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure.
Adita del ricorso dell'assicurata, l'autorità cantonale ha parzialmente accolto il ricorso ordinando la copertura dei costi dell'intervento di riassegnazione del sesso, ma ha confermato il rifiuto per l'epilazione definitiva mediante elettrolisi.
L'assicurata ha quindi adito il Tribunale federale con un ricorso di diritto pubblico e un ricorso sussidiario di diritto costituzionale, chiedendo la copertura dei costi dell'epilazione mediante elettrolisi.
Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che i professionisti che praticano l'epilazione elettrica (elettrolisti), si occupino o meno di altre cure corporee, non figurano nell'elenco esaustivo dei fornitori di prestazioni autorizzati a praticare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure previsto all'art. 46 cpv. 1 OAMal. Le loro prestazioni non sono quindi coperte dall'assicurazione malattia obbligatoria.
Il Tribunale federale ha inoltre…