Fatti
In questo caso si trattava della pretesa dell'attore di concessione di un diritto di passaggio di necessità ai sensi dell'art. 694 CC. Sebbene il fondo dell'attore confinasse con una strada pubblica, un accesso diretto con veicoli a motore non era possibile per motivi di sicurezza stradale. L'istanza precedente aveva respinto la pretesa di diritto di passaggio di necessità.
Il Tribunale federale ha confermato il rigetto del diritto di passaggio di necessità. Ha affermato che le disposizioni di diritto pubblico sulla sicurezza stradale, che impediscono un accesso diretto, non possono essere aggirate attraverso un diritto di passaggio di necessità di diritto privato. Piuttosto, è compito della pianificazione territoriale e delle norme di diritto pubblico sull'urbanizzazione garantire un'adeguata accessibilità del fondo.
Il Tribunale federale ha chiarito che, sebbene le norme di diritto pubblico siano rilevanti per la questione dell'uso conforme del fondo, per la valutazione della percorribilità di un percorso sono tuttavia determinanti in primo luogo gli interessi pubblici di sicurezza e fluidità del traffico. Poiché nel caso di specie la necessità di passaggio derivava unicamente da tali interessi pubblici, essa non può essere risolta attraverso un diritto di passaggio di necessità di diritto privato.
Legge
Il Tribunale federale ha…