Fatti
Il 26 dicembre 1989, i coniugi D. e X. conoscevano gravi difficoltà coniugali. [A.], [B.] e [C.], rispettivamente madre, padre e fratello della moglie, hanno depositato denuncia penale per minacce contro X., il marito. Nel quadro del procedimento penale, X. ha contestato i fatti, sostenendo che la sua suocera faceva blocco contro di lui e non diceva la verità. Le sue smentite furono respinte dal Giudice istruttore III del distretto di Sierre che, con sentenza del 20 marzo 1991, lo condannò per minacce.
Il 19 giugno 1991, [A.], [B.] e [C.] hanno depositato denuncia penale contro l'avvocato [Y.] per diffamazione e ingiurie e contro X. per istigazione a queste infrazioni e calunnia. Si lamentano dei termini usati dall'avvocato nel quadro del procedimento penale per minacce diretto contro X.
Legge
La Corte di cassazione penale ha esaminato se le dichiarazioni fatte dall'accusato e dal suo avvocato nel quadro del procedimento penale per minacce erano suscettibili di ledere l'onore dei querelanti. La Corte ha considerato che le dichiarazioni litigiose erano legate alla difesa penale e che, in questo contesto, non erano suscettibili di ledere l'onore.
La Corte ha anche esaminato se l'avvocato [Y.] aveva agito in buona fede e se si era limitato a ciò che era necessario e pertinente per la difesa. La Corte ha constatato che l'avvocato aveva soddisfatto queste condizioni e che le dichiarazioni litigiose erano necessarie e pertinenti per la difesa.
Per quanto riguarda l'accusato X., la Corte ha considerato che l'ordinamento…