Fatti

In questo caso si trattava della proroga di contratti di locazione che erano stati disdetti dalla Allgemeinen Baugenossenschaft Zürich (ABZ), poiché la cooperativa intendeva ristrutturare o demolire gli edifici residenziali. I locatari (Dieterle e altri) hanno richiesto la proroga dei contratti di locazione ai sensi dell'art. 267a cpv. 1 CO, in quanto la risoluzione dei contratti avrebbe comportato per loro e le loro famiglie un'eccessiva onerosità non giustificata.

Il Tribunale federale doveva decidere se fossero soddisfatte le condizioni per la proroga dei contratti di locazione. A tal fine, ha esaminato i seguenti aspetti:

  • Se le conseguenze del cambio di alloggio in sé costituiscano già un'eccessiva onerosità non giustificata (cons. 3a)
  • Se i locatari abbiano consapevolmente accettato di poter beneficiare solo temporaneamente degli alloggi a prezzi vantaggiosi (cons. 3b)
  • Se la comunità dei locatari che vivono in relazioni di fatto equivalenti al matrimonio possa essere considerata "famiglia" ai sensi dell'art. 267a cpv. 1 CO (cons. 3c)

Legge

Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che non sussiste un'eccessiva onerosità non giustificata ai sensi dell'art. 267a cpv. 1 CO:

Le conseguenze del cambio di alloggio in sé non costituiscono un'onerosità, in quanto vengono semplicemente posticipate, ma non eliminate, da una proroga del contratto. Una proroga può essere utile solo se promette di attenuare le conseguenze.

I locatari avevano consapevolmente accettato la prevista ristrutturazione o demolizione degli edifici al momento della…