Fatti

Il signor F., nato nel 1952, è stato condannato complessivamente cinque volte per violazioni della legge sugli stupefacenti. Dopo aver scontato parzialmente due pene detentive, gli è stata concessa la liberazione condizionale il 15 agosto 1974. Tuttavia, già il 28 gennaio 1975 è stato nuovamente condannato dal Tribunale distrettuale di Zurigo a sei mesi di carcere per abuso reiterato e continuato di droghe, e infine il 4 aprile 1977 a due anni di reclusione.

La sua richiesta di liberazione condizionale dall'esecuzione della pena è stata respinta il 29 giugno 1978 dalla Direzione della giustizia e il 9 agosto 1978 dal Consiglio di Stato del Canton Zurigo. Con ricorso di diritto amministrativo, F. ha chiesto la concessione dell'assistenza giudiziaria gratuita e l'accoglimento della domanda di liberazione condizionale.

Legge

Il Tribunale federale afferma che in caso di condanna a reclusione o carcere, la liberazione condizionale è possibile se il condannato ha scontato due terzi della pena e il suo comportamento durante l'esecuzione della pena non è contrario a ciò e si può presumere che si comporterà bene in libertà.

La prognosi richiede una valutazione complessiva, in cui esaminare l'intera vita precedente, la personalità dell'autore, il comportamento delittuoso e altro, nonché le condizioni di vita previste. Il Tribunale federale può esaminare la decisione cantonale solo per violazione del diritto federale, eccesso o abuso di discrezionalità.

Il Tribunale federale non ravvisa…