Fatti
La signora F., nata nel 1959, era stata assunta al 50% presso l'associazione H. come segretaria/contabile dal 15 gennaio 1990. Allo stesso tempo, dal 2 settembre 1991 era stata impiegata anche al 50% presso l'associazione A. come responsabile della finanza e della contabilità. Quest'ultima attività l'ha cessata il 31 dicembre 1996 per motivi di salute, mentre ha continuato l'impiego presso l'associazione H. con un grado di occupazione del 50%.
Con decisione del 7 novembre 1997, l'ufficio AI del Cantone di Appenzello Esterno ha assegnato alla signora F. a partire dal 1° luglio 1996 una rendita d'invalidità parziale (con un grado d'invalidità del 55%). La cassa pensioni dell'associazione A. le ha corrisposto dal 15 gennaio 1997 una rendita d'invalidità parziale, calcolata sulla retribuzione assicurata del 50% dell'impiego. Tuttavia, la fondazione collettiva LPP della Rentenanstalt (istituto di previdenza dell'associazione H.) ha respinto il diritto a una rendita.
Legge
Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la signora F. era assicurata obbligatoriamente presso gli istituti di previdenza di entrambi i datori di lavoro, in quanto svolgeva due attività equivalenti e in ciascun rapporto di lavoro superava il salario minimo ai sensi degli art. 7 e 9 LPP.
Il Tribunale federale ha negato l'obbligo di prestazioni della fondazione collettiva LPP della Rentenanstalt e ha invece obbligato la cassa pensioni dell'associazione A. a corrispondere alla signora F. una rendita d'invalidità intera. Ciò in quanto la signora F. era ancora impiegata al 50% presso…