Fatti

A., nata nel 1977, è iscritta alla cassa di compensazione del Cantone di Argovia come massaggiatrice medica indipendente. Il 6 aprile 2020 ha richiesto un'indennità per perdita di guadagno dovuta al COVID-19. La cassa di compensazione ha negato il diritto, sostenendo che l'assicurata era solo indirettamente colpita dalla chiusura di varie attività ordinata dal Consiglio federale e che il reddito determinante derivante dall'attività indipendente era inferiore a 10'000 franchi.

Il ricorso presentato dall'assicurata è stato parzialmente accolto dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone di Argovia. Esso ha annullato la decisione di opposizione e rinviato il caso all'amministrazione per ulteriori accertamenti sul reddito conseguito nel 2019 e sulla perdita di guadagno subita a causa delle misure.

La cassa di compensazione ha interposto ricorso di diritto pubblico chiedendo l'annullamento della sentenza di prima istanza e il ripristino della sua decisione di opposizione.

Legge

Il Tribunale federale ha stabilito che, per esaminare il diritto all'indennità per perdita di guadagno dovuta al COVID-19, è determinante l'Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno nella versione in vigore al 5 maggio 2020. Secondo tale ordinanza, il diritto dei lavoratori autonomi indirettamente colpiti presuppone, tra l'altro, che il loro reddito determinante ai fini del calcolo dei contributi AVS per il 2019 si situi tra 10'000 e 90'000 franchi.

Il Tribunale federale decide che, nell'esaminare il diritto all'indennità per perdita di guadagno dovuta al COVID-19, non possono essere trascurate le modifiche dei pagamenti dei contributi AVS per il 2019 intervenute tra il 17…