Fatti
W. S. ed E. S. si sono sposati il 21 ottobre 1955 e hanno una figlia e un figlio. Il 6 giugno 1979 è stata sciolta la comunione domestica e dal 17 aprile 1980 è pendente un processo di divorzio tra i coniugi.
Su richiesta di entrambe le parti per la modifica delle misure provvisorie, il Tribunale civile ha deciso che W. S. debba versare alla moglie contributi di mantenimento mensili di Fr. 1'085.-- per il periodo dal 7 novembre 1983 al 31 agosto 1984 e di Fr. 1'780.-- a partire dal 1° settembre 1984. Il marito ha impugnato questa sentenza con un appello. Il Tribunale d'appello del Cantone di Berna ha invece obbligato W. S. a pagare alla moglie contributi di mantenimento mensili di Fr. 580.-- per il periodo dal 7 novembre 1983 al 31 agosto 1984 e di Fr. 1'280.-- a partire dal 1° settembre 1984.
La moglie ha presentato un ricorso di diritto pubblico per violazione dell'art. 4 Cost., che è stato accolto dal Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale afferma che il diritto della moglie al mantenimento da parte del marito ai sensi dell'art. 160 cpv. 2 CC sussiste anche durante il processo di divorzio. Questo diritto al mantenimento è in linea di principio indipendente dalla capacità finanziaria della moglie, tuttavia questa deve contribuire al proprio mantenimento con il proprio reddito da attività lavorativa o patrimonio. Questo contributo deve essere commisurato alle condizioni finanziarie del marito.
Il Tribunale federale critica il fatto che il Tribunale d'appello abbia ignorato questi principi e abbia tenuto conto dell'intero reddito della moglie nel calcolo del suo diritto al mantenimento, nonostante il marito disponga di un reddito nettamente superiore alla media. Piuttosto,…