Fatti
Y. e X. si sono sposati nel 2002 e hanno una figlia comune Z. (nata nel 2002). Dalla primavera del 2005 le parti vivono separate, con la figlia sotto la custodia del padre Y. e la madre X. che trascorre con il bambino da una a due ore a settimana.
Con sentenza del 10 novembre 2008, il Tribunale distrettuale di San Gallo ha sciolto il matrimonio e ha attribuito la potestà genitoriale sul figlio Z. al padre. Ha inoltre obbligato la madre X. a pagare a partire da agosto 2010 un assegno di mantenimento indicizzato di CHF 850 al mese. Il Tribunale cantonale ha confermato questa decisione il 9 marzo 2010.
X. (la ricorrente) ha presentato un ricorso civile al Tribunale federale, chiedendo di annullare l'obbligo di mantenimento nei confronti della figlia o di rinviare il caso all'istanza precedente per valutare le sue possibilità di guadagno.
Legge
Il Tribunale federale ha annullato la sentenza del Tribunale cantonale per quanto riguarda il mantenimento dei figli e ha rinviato il caso all'istanza precedente per integrare i fatti e adottare una nuova decisione.
Il Tribunale federale ha affermato che in condizioni economiche difficili devono essere poste richieste particolarmente elevate sull'utilizzo della capacità lavorativa del genitore obbligato al mantenimento. I criteri validi per l'assicurazione contro la disoccupazione non possono essere semplicemente adottati. Piuttosto, devono essere prese in considerazione anche le possibilità di impiego nel settore…