Fatti
Il 21 giugno 1978 alle ore 06:50, [F.] guidava la sua autovettura in retromarcia uscendo da un parcheggio privato a Winterthur per immettersi nel traffico. A causa di una siepe che ostruiva la visibilità verso sinistra, [F.] ha potuto vedere l'auto di [G.] sopraggiungere e fermare il suo veicolo solo quando questo sporgeva per circa 1,5 m sulla carreggiata. [G.] stava circolando sulla corsia di sinistra, poiché lungo il margine destro della strada erano parcheggiati altri veicoli e uno scooterista stava attraversando la strada in diagonale. [G.] ha frenato a fondo, ma non è riuscito a evitare la collisione con l'auto di F.
L'ufficio di polizia della città di Winterthur ha multato sia [G.] per mancato adeguamento della velocità, sia [F.] per mancato rispetto della precedenza (art. 36 cpv. 4 LCStr e art. 15 cpv. 3 OTStr) con 40 franchi ciascuno. Sulla opposizione di [F.], il giudice monocratico per le cause penali del distretto di Winterthur ha confermato la multa. Il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo ha respinto il ricorso di nullità cantonale presentato da F.
Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso di nullità federale presentato da F. Ha affermato che il conducente di un veicolo che esce da un parcheggio per immettersi nel traffico deve cedere la precedenza a tutti i veicoli circolanti sulla strada, provenienti da destra o da sinistra, ai sensi dell'art. 36 cpv. 4 LCStr. [F.] ha violato l'obbligo di diligenza nei confronti di coloro che avevano la precedenza, eseguendo la manovra di retromarcia nonostante le note cattive condizioni di visibilità e accettando consapevolmente il pericolo per gli utenti della…