Fatti
M., procuratrice della Banca X, si occupava inizialmente in modo autonomo delle operazioni di microcredito della banca e in seguito si occupava anche di operazioni di investimento. Dal 1972 all'autunno del 1974 ha firmato regolarmente, insieme al direttore della banca e delegato del consiglio di amministrazione S., garanzie bancarie e fideiussioni della banca a favore di finanziatori privati di S. o della P. AG di Zurigo da lui controllata, senza che alla Banca X affluisse un corrispondente valore di contropartita per il rischio assunto.
Il 31 maggio 1974, M. ha confermato per iscritto in una cosiddetta dichiarazione di completezza nei confronti della fiduciaria Y, dell'organo di controllo e dell'ufficio di revisione bancaria della Banca X, in modo non veritiero, che non esisteva alcuna responsabilità per obbligazioni altrui e che non era stata assunta fino a quel momento. In realtà, in quel momento esistevano considerevoli fideiussioni e garanzie per le obbligazioni private di S. o della P. AG.
Il Tribunale distrettuale di Zurigo ha dichiarato M. colpevole di gestione sleale continuata degli affari e di falsificazione di documenti il 1° novembre 1977 e l'ha condannata a una pena detentiva condizionalmente sospesa di quattro mesi. Il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo, tuttavia, l'ha assolta da colpa e pena il 1° dicembre 1978.
Il Pubblico Ministero del Cantone di Zurigo ha presentato ricorso per nullità chiedendo che la sentenza del Tribunale superiore sia annullata e la causa rinviata all'istanza inferiore affinché condanni l'imputata per gestione sleale degli affari e falsificazione di documenti.
Legge
Il Tribunale federale è giunto alla seguente conclusione
1. Riguardo all'accusa di gestione sleale degli affari Il Tribunale superiore ha assolto M. dall'accusa, in quanto le è mancata la qualità di amministratore ai sensi della legge e non è stata dimostrata l'intenzione di arrecare danno. Il Tribunale federale ha confermato questa valutazione, in…