Fatti

Il ricorrente, il dott. [A.], aveva ottenuto il 11 maggio 2006 un'autorizzazione all'esercizio della professione medica in modo indipendente nel Cantone di Argovia. Il 11 aprile 2009 ha presentato al Servizio Medico Cantonale del Cantone di Zurigo (KAD) una richiesta di autorizzazione all'esercizio della professione medica in modo indipendente. A causa di un procedimento disciplinare pendente nel Cantone di Argovia, il KAD ha rilasciato l'autorizzazione il 18 gennaio 2010 e il 6 gennaio 2011 con scadenza limitata alla decisione definitiva del Cantone di Argovia, al massimo per 12 mesi.

Il 3 agosto 2011 il KAD ha rilasciato a [A.] l'autorizzazione all'esercizio della professione medica in modo indipendente con scadenza decennale. Il 9 marzo 2012 il KAD ha comunicato a [A.] l'intenzione di revocargli l'autorizzazione all'esercizio della professione medica in modo indipendente nel Cantone di Zurigo, in quanto non sussistevano più i presupposti di affidabilità. Respinta la richiesta di ripristino dell'effetto sospensivo, la Direzione della Sanità del Cantone di Zurigo ha respinto il ricorso nel merito il 23 aprile 2013 e ha negato l'effetto sospensivo a un eventuale reclamo. Il Tribunale Amministrativo del Cantone di Zurigo ha confermato la decisione nel merito con sentenza del 10 luglio 2013.

Legge

Il Tribunale Federale constata innanzitutto che il ricorso è ammissibile. Esamina quindi se il diritto di essere sentito del ricorrente sia stato violato. Il Tribunale Federale lo nega, in quanto il ricorrente non aveva presentato alla istanza precedente alcuna richiesta di svolgimento di un'udienza pubblica.

Nel merito, il Tribunale Federale conferma la revoca dell'autorizzazione all'esercizio della professione medica in modo indipendente. Esso afferma che i requisiti di affidabilità ai sensi dell'art. 36 cpv. 1 lett. b della Legge federale sulle professioni mediche universitarie (LPMed) sono molto elevati. Il comportamento del ricorrente, in particolare le condanne penali in Germania,…