Fatti

Il Cantone di Berna (ricorrente) domiciliava la sig.ra [M.] , nata nel 1956, e fu richiesto dal Cantone di Zurigo (controparte) di assumersi i costi per il trasporto sanitario della sig.ra [M.] del 31 gennaio 2009. Il Cantone di Berna ha presentato opposizione alla richiesta di rimborso delle spese, in quanto la sig.ra [M.] non era indigente al momento del trasporto e della segnalazione di assistenza. Il Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo ha respinto il ricorso del Cantone di Berna.

Legge

Il Tribunale federale ha deciso che il Cantone di Berna, in quanto Cantone di domicilio, deve rimborsare le spese dell'assistenza d'emergenza sostenute dal Cantone di Zurigo. Anche se la sig.ra [M.] non era considerata indigente ai sensi dell'assistenza sociale al momento del trasporto, in quanto disponeva di un reddito non pignorabile, l'obbligo di rimborso da parte del Cantone di domicilio sussiste ai sensi della LAS, qualora la persona assistita non possa far fronte tempestivamente alle spese di assistenza con i propri mezzi, almeno in presenza di un atto…