Fatti

Nel 2004 la società holding A. AG ha venduto la sua partecipazione del 51% nella società holding B. AG (precedentemente C. Holding AG, oggi D. Holdings AG), acquisita prima del 1997, a un acquirente sconosciuto. Sul "ricavo lordo" (ricavato dalla vendita meno il valore nominale delle azioni vendute) di CHF 1'062'300.-- ha fatto detrarre dall'acquirente un'imposta preventiva del 35%, pari a CHF 371'805.--.

Per il periodo fiscale 2004, la società holding A. AG ha dichiarato un utile di CHF 597'951.--. Allo stesso tempo, ha richiesto la concessione della riduzione per partecipazioni per la vendita della partecipazione del 51%, in quanto il reddito proveniva da un cosiddetto "Mantelhandel".

L'amministrazione fiscale del Cantone di Glarona non ha concesso la riduzione per partecipazioni, ma questa è stata accordata dalla commissione cantonale di ricorso fiscale. Contro questa decisione, l'Amministrazione federale delle contribuzioni si è rivolta al Tribunale amministrativo del Cantone di Glarona, che ha accolto il ricorso e confermato la decisione di opposizione.

Legge

Il Tribunale federale ha deciso che il tribunale di istanza inferiore non ha sufficientemente chiarito i fatti essenziali. Non è chiaro se la partecipazione in questione sia stata effettivamente trasformata in forma liquida e se vi siano ulteriori indizi di un "Mantelhandel". La ricorrente avrebbe dovuto provare i vari indizi per l'ipotesi di un "Mantelhandel", il che tuttavia non è…